L’EDUCAZIONE DEL CANE

COSA PREVEDE LA NORMATIVA NEL CASO IN CUI UN CANE AGGREDISCA UN ANIMALE O UNA PERSONA.

VEDIAMO COME SI DEVE COMPORTARE IL PROPRIETARIO IN QUESTI CASI

Per il cane l’atto di mordere rientra nel bagaglio naturale delle possibili e necessarie azioni da compiere per affrontare l’ambiente circostante. Il comportamento di aggressione può esplicarsi con ringhio non seguito dal morso, oppure con ringhio seguito dal morso; in altre situazioni il cane può anche mordere direttamente, senza aver dato segnali di avviso, come un ringhio o un abbaio più o meno evidenti. Se il cane ha morsicato più volte, il suo comportamento non rispecchia più la sequenza classica: il soggetto passa direttamente all’azione, ossia morde senza avvisare e questa è la situazione più sfavorevole per la vittima, perché non può attuare alcuna difesa.

Senza una Legge, l’Ordinanza si rinnova

Considerato l’aumento dei casi di aggressione, nel 2009 il Ministro della Salute ha emanato l’Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani. Avrebbe dovuto far seguito una legge che trattasse la materia in modo definitivo, ma per ilmomento ciò non è ancora avvenuto, per cui ogni anno, anche se l’urgenza, evidentemente, è venuta meno, l’ordinanza viene rinnovata. In questo articolo sono definiti due aspetti legati al morso del cane, uno trattato marginalmente, ossia che il “Regolamento di Polizia veterinaria” stabilisce che il cane deve essere sottoposto a controllo per la prevenzione della rabbia, considerando l’aspetto sanitario legato al morso, e ciò nonostante in Italia la rabbia sia scomparsa su quasi tutto il territorio nazionale. L’altro aspetto, che ha maggior impatto sociale, è invece la valutazione della pericolosità del soggetto morsicatore e il rischio che possa ancora mordere, quindi la norma, evidenziando l’impatto sociale di questo comportamento, stabilisce che il cane può essere sottoposto ad una valutazione comportamentale.

Due percorsi, una soluzione

Facendo un passo indietro, le vittime del cane possono essere: un altro cane, un altro animale, oppure una persona. Nella prima ipotesi il Medico Veterinario che cura il cane morsicato ha l’obbligo di segnalazione all’autorità sanitaria, nel secondo caso il Medico del pronto soccorso, oppure il Medico di base che soccorre la persona ferita, devono segnalare l’identità del proprietario/detentore (ossia chi in quel momento aveva la responsabilità dell’animale) del cane all’autorità sanitaria. Il Medico Veterinario dell’Azienda di Tutela della Salute (ATS), ricevuta la segnalazione, procede alla visita del cane prescrivendo le prime misure disicurezza e richiedendo alla persona responsabile del cane, se lo ritiene necessario, di sottoporre l’animale a una visita comportamentale da un Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale (MVECA) iscritto nelle liste FNOVI. Il MVECA è un professionista in possesso di caratteristiche professionali definite dalle Linee Guida e previste dal Decreto Ministeriale 26 novembre2009: 1) Laurea in Medicina Veterinaria e iscrizione all’Ordine; 2) Esercizio della professione da almeno 3 anni; 3) Una comprovata formazione data dalla frequentazione di Scuole di Specializzazione Universitarie, Master Universitari; il possesso di una certificazione attestante la partecipazione e la frequenza a un corso di formazione teorico-pratico presso una scuola, con superamento di un esame finale. Possono essere inseriti nell’elenco anche i professionisti che per l’Ordine dei Medici Veterinari posseggono i requisiti per “acclarata competenza professionale”. Sono veterinari che hanno fatto un percorso formativo e professionale che ha permesso loro di essere esperti nella materia ma, che hanno anche anni di esperienza in ambito clinico.

Cosa deve fare il proprietario del cane aggressore

Il cane viene affidato alla responsabilità della persona e posto sottoosservazione una prima volta, a pochi giorni dall’evento, dal Veterinario dell’ATS e poi dopo dieci giorni dalla prima visita clinica per escludere la comparsa di sintomi clinici riconducibili alla rabbia. Qualora sia richiesta una visita comportamentale, il proprietario del cane deve, entro il termine stabilito dall’autorità sanitaria, sottoporre il soggetto a tale visita e consegnare al veterinario dell’ATS la relazione del MVECA. Durante questo lasso di tempo devono essere rispettate le indicazioni che il sanitario dell’ATS ha dato all’atto della prima visita clinica. A seguito della visita comportamentale, il proprietario insieme al cane seguiranno un percorso riabilitativo secondo le indicazioni del MVECA. Il proprietario del cane che è stato inserito nell’elenco dei cani morsicatori deve stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile che garantisca i terzi dai danni causati dal proprio cane, deve frequentare un percorso formativo (Patentino) e deve rispettare delle norme specifiche per uscire in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ossia indossare il guinzaglio e/o la museruola. Anche se l’ordinanza non lo richiede, alla fine del percorso riabilitativo, il MVECA a seguito di una visita comportamentale di controllo potrebbe stilare una relazione che, se richiesta, potrebbe essere consegnata al veterinario ATS.

La visita comportamentale

La visita comportamentale è una visita clinica che valuta le condizioni psicofisiche dell’animale. Non viene solo valutato il cane ma anche le relazioni che intercorrono all’interno del sistema famiglia in cui è inserito, senza tralasciare la visita clinica per escludere una patologia organica che possa indurre una modificazione del comportamento. A seguito della diagnosi e della prognosi, il MVECA prescrive una terapia che si basa su indicazioni volte a migliorare la relazione tra il cane e le persone che vivono con lui, a migliorare il benessere dell’animale anche con il supporto di terapie naturali (feromoni, nutraceutici, fiori di Back o australiani, ecc) o psicofarmaci da somministrare per un tempo necessario a riportare il sistema cane-uomo al miglior benessere possibile.

BIBLIOGRAFIA

Ordinanza 6 agosto 2013 – Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani (13A07313) (GU Serie Generale n. 209 del 06-09-2013).

  • C. Benazzi, P. Benazzi, Il regolamento di polizia veterinaria, Esculapio Editore, Bologna, 1984, pag. 353.
  • F. Carlevaro, M. Conedera, N. Cerini, Metodologia operativa per la valutazione del cane morsicatore e prescrizione, argomenti rivista SIVEMP.
  • R. Colangeli, F. Fassola, S. Giussani, I. Merola, M. Possenti, Medicina Comportamentale del cane e del gatto e di nuovi animali da compagnia, 2016, Milano.
  • M. Marino, M. Gnaccarini, M Moretta, P. Morero, Gestione dei cani pericolosi: una proposta di linee guida per i servizi veterinari, Argomenti 2015.
  • http://www.fnovi.it/sites/default/files/dm_26_novembre_2009_percorsi_formativi_per_i_proprietari_dei_cani.pdf
  • Congresso SCIVAC Rimini 2021, relazione Raimondo Colangeli – Refertare: tra competenza e legge. Valutazione e refertazione del cane morsicatore.

PUNTO CARDINE DELL’ORDINANZA

L’articolo 3 (Ordinanza del 2013) è l’anima di questo atto legislativo, in quanto definisce cosa prevede il legislatore in caso di un cane morsicatore e recita:

1 – Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione, i servizi veterinari attivano un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2 – I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.